COME DIFENDERE LA NOSTRA PRIVACY DA BANCHE E SOCIETA' DI RECUPERO CREDITO

​PREMESSA

Quando apriamo un conto corrente o richiediamo un finanziamento, forniamo alla banca molte informazioni. Non si tratta solamente dei dati anagrafici, ma anche e soprattutto di informazioni economiche e patrimoniali che raccontano la nostra situazione finanziaria nel dettaglio. 

Questi dati sono necessari per poter dar corso alla nostra richiesta.

Ma cosa succede quando i nostri debiti vendono ceduti a una società esterna, a noi sconosciuta e magari con sede all'estero? Possiamo impedire che i nostri dati riservati circolino più di quanto abbiamo autorizzato?

In questo articolo analizzeremo, in linea generale, come funziona davvero il trattamento dei dati bancari della clientela, quali limiti la banca dovrebbe rispettare, cosa succede in caso di cessione del credito e - soprattutto - quali strumenti abbiamo a disposizione per tutelare la nostra riservatezza.

​1. Quali sono i dati che vengono raccolti dalle banche

Prima di dar corso alla richiesta del cliente (di finanziamento, di apertura di credito, di apertura di un conto corrente) le banche devono raccogliere e trattare una serie di dati:

  • dati identificativi e di contatto (documenti di identità, indirizzo, numero di telefono, etc...)
  • dati bancari ed economici: saldo e movimentazioni di conto, ordini di pagamento, carte di credito, etc...
  • dati finanziari e reddituali: informazioni sui redditi dichiarati, su eventuali beni di proprietà ed esposizioni debitorie pregresse
  • dati comportamentali: storico dei pagamenti, puntualità nel rimborso di rate, rispetto dei limiti degli affidamenti già concessi
  • Queste informazioni vengono utilizzate per valutare l'affidabilità del cliente, il cd. merito creditizio, che influisce sulle decisioni della banca circa l'opportunità di concedere il servizio bancario richiesto, e a quali condizioni.

    Purtroppo tali dati, una volta raccolti, non restano confinati al rapporto banca-cliente, ma possono essere comunicati a soggetti terzi per obblighi di legge, esigenze operative oppure finalità di marketing e commerciali.

    ​2. Il trattamento dei dati nei finanziamenti e nelle passività di conto corrente

    Come abbiamo visto, i dati che abbiamo sopra elencato vengono raccolti dalle banche per monitorare l'affidabilità e il comportamento finanziario dei clienti, con finalità precise, come la valutazione del rischio, la gestione del rapporto contrattuale e la tutela del credito.

    Il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) prevede che questi dati possano essere trattati senza il consenso del cliente, quando ciò è necessario ai fini dell'esecuzione del contratto o per adempiere ad obblighi di legge.

    Il trattamento però deve essere svolto in maniera trasparente e lecita, e deve essere proporzionato allo scopo per cui viene eseguito.

    E' in ogni caso prescritto che il trattamento dei dati debba essere preceduto da un'informativa chiara e completa, che spieghi al cliente quali dati vengono raccolti, per quali scopi e per quanto tempo, e indichi altresì con quali soggetti verranno condivisi.

    Tradotto in termini concreti, la banca puo'

  • ​profilare il cliente per deliberare sulla concessione di un finanziamento
  • verificare la posizione economica del cliente consultando i sistemi di informazione creditizia (SIC) di cui diremo più avanti
  • aggiornare periodicamente il profilo di rischio del cliente, valutando l'andamento del credito (utilizzo dei fidi, rispetto dei termini di scadenza delle rate, etc...)
  • segnalare eventuali inadempimenti ai sistemi di informazione creditizia. Le segnalazioni sono però soggette a regole ben precise, al fine di garantire il cliente.
  • LE BANCHE DATI ESTERNE: CHI RACCOGLIE I NOSTRI DATI E PERCHE'

    I sistemi di informazione creditizia (SIC) sono soggetti terzi che archiviano e gestiscono le informazioni creditizie provenienti da più istituti finanziari

    Le banche dati più conosciute sono:

    • ​CRIF - EURISC
    • CTC - CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CREDITO
    • EXPERIAN
    • ASSILEA - Banca dati creditizia dei leasing
    • CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA

    I primi quattro sono sistemi di informazione creditizia privati, l'ultimo invece fa capo alla Banca d'Italia ed è pubblico.

    Queste banche dati servono a fornire agli operatori creditizi un quadro aggiornato della situazione finanziaria dei soggetti che richiedono finanziamenti, in modo da favorire l'uniformità e la responsabilità delle decisioni che i soggetti finanziatori devono prendere.

    In pratica, quindi, ogni volta che chiediamo un prestito o anche un semplice fido, la banca può consultare questi sistemi di informazione per verificare il nostro merito creditizio ovvero:

  • ​verificare se abbiamo altri debiti in corso
  • controllare se ci sono ritardi o insolvenze pregresse
  • Come abbiamo accennato più sopra, le segnalazioni devono rispettare regole molto precise, fissate dal codice deontologico dei SIC e dalle disposizioni del Garante della Privacy. Di tali regole ci occuperemo in maniera più diffusa e dettagliata in uno dei prossimi articoli. Qui basti solo dire che:

  • ​una segnalazione negativa può avvenire solamente dopo l'invio di un sollecito di pagamento nel quale il cliente deve essere preavvertito dell'imminente segnalazione con un preavviso di almeno 15 giorni
  • i dati positivi (regolarità dei pagamenti) rimangono registrati fino a 60 mesi, mentre quelli negativi hanno limiti di conservazione variabili
  • chiunque può accedere ai propri dati, chiedendone la rettifica o cancellazione se errati o non aggiornati.
  • Purtroppo però questi sistemi possono diventare una sorta di etichetta permanente che può condizionare il nostro accesso al credito. E' perciò necessario essere correttamente informati sul loro funzionamento e sui propri diritti

    La tabella che segue riassume le caratteristiche e funzioni dei sistemi di informazione creditizia privati e quelli della Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia:



    confronto tra Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati e Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

    Caratteristica

    SIC privati (CRIF, Experian, CTC, ecc.)

    Centrale dei Rischi (Banca d’Italia)

    Gestione

    Privata (società di settore)

    Pubblica (Banca d’Italia)

    Segnalazione

    Facoltativa

    Obbligatoria

    Finalità

    Valutazione del merito creditizio e gestione del rischio per banche e finanziarie

    Vigilanza sul sistema creditizio e prevenzione del rischio sistemico

    Importo minimo segnalato

    Anche importi molto bassi

    Generalmente sopra i €30.000 (ma soglie più basse in casi specifici)

    Tipologia di dati

    Positivi e negativi (es. rate pagate in ritardo, prestiti regolari)

    Regolarità o anomalia di esposizioni, garanzie, fidi, sconfinamenti

    Accesso da parte del cliente

    Gratuito su richiesta

    Gratuito tramite il sito della Banca d’Italia

    Tempi di conservazione

    Regolati da Codice Deontologico (es. 36 mesi per inadempienze)

    Variabile secondo il tipo di informazione, ma comunque disciplinato


    

    Va comunque precisato che la banca non può prendere decisioni che possano influire significativamente sul cliente, come ad esempio una richiesta di finanziamento, basandosi su valutazioni automatizzate del merito creditizio, salvo specifiche eccezioni previste dall'art. 22 GDPR (1)

    ​3.  La cessione del credito a terzi: le società veicolo

    Chi ha avuto problemi di insoluto o finanziari sa che può capitare di trovarsi da un momento all'altro di fronte a una società, fino ad allora sconosciuta, che si proclama creditrice. 

    Sempre più spesso, infatti, gli Istituti di Credito cedono i crediti insoluti (crediti deteriorati o NPL - Non Performing Loans) a società specializzate, che li acquistano a prezzi forfettari e poi contattano il debitore per intimare il pagamento in loro favore.

    Le cessioni, regolate dall'art. 58 del T.U.B. (Testo Unico Bancario) riguardano solitamente grandi quantità di crediti insoluti, che vengono ceduti "in blocco" senza necessità di consenso da parte dei debitori, i quali vengono informati dell'avvenuta cessione mediante la pubblicazione di un apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

    Di fatto, però, molti clienti scoprono di avere un "nuovo creditore" solo quando ricevono una diffida o una richiesta di pagamento da parte di una società fino ad allora sconosciuta.

    Purtroppo, insieme al credito vengono cedute anche tutte le informazioni che la banca ha nel frattempo raccolto, compresi i dati sensibili cui abbiamo accennato sopra, con notevoli criticità in tema di protezione dei dati personali, che riguardano, ad esempio

    • ​la corretta informazione che deve essere fornita al cliente a proposito del trasferimento dei suoi dati
    • la sufficienza o meno dell'iniziale consenso fornito alla banca dal cliente per dare diritto alla società cessionaria di trattare quei dati 
    • le garanzie di correttezza del trattamento da parte del nuovo soggetto creditore


    Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che la società cessionaria assume il ruolo di titolare autonomo del trattamento e può utilizzare i dati solo per finalità collegate al recupero del credito. In ogni caso, è tenuta a rispettare gli stessi obblighi informativi cui era tenuta la banca originaria, e deve pertanto garantire la sicurezza dei dati, la loro esattezza e il loro aggiornamento


    Va sottolineato che non è lecito un uso dei dati per finalità diverse da quelle strettamente connesse alla gestione del credito (es: marketing o profilazione) a meno che non sia acquisito dalla società cessionaria un apposito consenso espresso del cliente.

    ​4. I nostri diritti e i rimedi contro lo scorretto trattamento dei dati

    Fortunatamente, il cliente non è indifeso di fronte a eventuali abusi. IL GDPR riconosce una serie di diritti fondamentali che permettono a ciascuno di conoscere, controllare e se necessario contrastare l'uso improprio dei propri dati personali.

    Ecco i principali strumenti a disposizione:

  • Diritto di accesso:  si può sempre chiedere alla banca (o alla società cessionaria) quali dati sta trattando, per quali finalità e con quali modalità
  • Diritto di rettifica o di aggiornamento: se le informazioni sono incomplete o inesatte, si ha il diritto di ottenerne la correzione. Ciò è particolarmente importante nel caso di segnalazioni errate nei SIC o nella Centrale dei Rischi, dato che, come abbiamo precisato, tali dati possono compromettere l'accesso al credito
  • Diritto alla cancellazione: in determinati casi, si può chiedere la rimozione dei dati, ad esempio quando non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti, oppure se sono stati trattati illecitamente
  • Diritto di opposizione: può essere esercitato quanto il trattamento dei dati avviene per finalità diverse da quelle strettamente contrattuali, come ad esempio attività di marketing o di profilazione da parte della società cessionaria
  • Diritto alla limitazione del trattamento: in attesa di una rettifica o di una valutazione sulla liceità del trattamento, si può richiedere una temporanea sospensione dell'uso dei dati.

  • In caso di violazione di tali diritti, il cliente può:


    - presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

    - ricorrere in Tribunale per ottenere il rispetto dei propri diritti ed eventualmente il risarcimento dei danni subiti

    E' perciò buona regola conservare sempre ogni comunicazione ricevuta dalla banca o dalla società cessionaria, soprattutto in caso di segnalazioni o solleciti sospetti.

     Conclusioni: conoscere i propri diritti è il primo passo per difendersi

    Nel rapporto tra banca e cliente, il trattamento dei dati personali gioca un ruolo fondamentale, anche se molto spesso sottovalutato. Dalle informazioni raccolte per concedere un finanziamento fino alla loro eventuale trasmissione a soggetti terzi, come le società veicolo di cui abbiamo parlato, ogni passaggio può incidere concretamente sulla nostra vita economica.

    Sapere quali dati vengono trattati, da chi e con quali finalità consente di tutelare la propria reputazione finanziaria, prevenendo abusi o errori che possono costare molto in termini economici e personali.

    Ecco alcuni consigli pratici:

    1. Controllate periodicamente la vostra posizione nei SIC per verificare eventuali anomalie o segnalazioni errate. La consultazione dei dati è gratuita
    2. Conservate sempre copia delle comunicazioni ricevute dalla banca, soprattutto se siete in ritardo con i pagamenti o ricevete solleciti da soggetti sconosciuti
    3. Richiedete l'accesso ai vostri dati in caso di cessione del credito, in modo da verificare quali informazioni sono state trasferite e come vengono trattate
    4. Contestate subito eventuali errori nei dati che vi riguardano: un'informazione sbagliata, come abbiamo visto, può compromettere l'accesso futuro al credito
    5. Rivolgetevi a un professionista se ritenete che il trattamento dei vostri dati sia avvenuto in modo scorretto: il supporto legale è fondamentale per far valere i vostri diritti in modo tempestivo ed efficace.




    NOTE 

    1) l'art. 22 del GDPR vieta in linea generale che una persona sia sottoposta a una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato (come una valutazione creditizia fatta da un algoritmo) quando tale decisione produce effetti giuridici rilevanti o incide in modo significativo sulla sua persona. Ci sono tuttavia tre eccezioni:

    1. ​quando la decisione è necessaria per concludere o eseguire un contratto tra il cliente e il titolare del trattamento (ad es. la banca)
    2. quando è autorizzata dal diritto dell'Unione degli Stati membri, purché siano previste adeguate misure di tutela
    3. quando l'interessato ha espresso il suo consenso esplicito
































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