La vita è piena di sorprese che possono purtroppo capitare nel momento sbagliato. Una cattiva gestione del proprio patrimonio può esporvi a rischi imprevisti. Fortunatamente, esistono strumenti legali che permettono di mettere al sicuro ciò che si è costruito con fatica negli anni di lavoro. Ci sono infatti soluzioni semplici ed efficaci, alla portata di tutti, per garantire la conservazione del proprio patrimonio, un sostegno economico ai propri cari, proteggere la casa da eventuali creditori. In questo articolo esamineremo in modo chiaro e pratico, anche se necessariamente solo nei loro aspetti generali ed essenziali, i principali strumenti per tutelare il patrimonio familiare e gestire al meglio eventuali imprevisti. Il più conosciuto e utilizzato strumento giuridico di protezione del patrimonio familiare è il fondo patrimoniale, disciplinato dal nostro codice civile agli articoli da 167 a 171. Tramite questo istituto, i coniugi possono destinare i loro beni (immobili, titoli di credito, mobili registrati, ovvero mobili iscritti in pubblici registri quali ad esempio veicoli e imbarcazioni) alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, intesi in un'accezione ampia che comprende non solo i bisogni alimentari e di mantenimento, ma anche tutto ciò che può essere necessario per l'incremento del benessere economico e lavorativo della famiglia, con esclusione quindi solamente delle esigenze puramente voluttuarie o speculative. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che la costituzione del fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali, e che le norme che lo regolano si applicano esclusivamente al nucleo familiare, ricomprendendosi in tale definizione i figli minori e maggiorenni ancora a carico, e anche i minori in affido. Scopo del fondo patrimoniale è, come detto, quello di difendere i beni dalle eventuali azioni dei creditori nell'ipotesi di problemi economici derivanti dall'attività professionale o imprenditoriale dei coniugi. Per tale motivo, finché dura il fondo, i beni non possono essere alienati, ipotecati o dati in pegno senza il consenso di entrambi i coniugi (salvo patto contrario previsto nell'atto costitutivo) e, in caso di figli minori, con l'autorizzazione del Giudice. Per essere opponibile ai creditori, il fondo patrimoniale deve essere costituito per atto notarile e deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio. Se comprende beni immobili, è altresì necessaria la trascrizione del vincolo nei registri immobiliari. Il fondo patrimoniale può anche essere costituito da un terzo, ma in questo caso è necessaria l'accettazione dei coniugi. Il fondo patrimoniale può offrire una certa tutela nei confronti di eventuali creditori, ma vanno considerate alcune condizioni e limitazioni: Il fondo patrimoniale offre una certa protezione dei beni destinati al sostentamento della famiglia, ma tale protezione è subordinata a varie condizioni e limiti, nel giusto rispetto anche dei diritti dei creditori. Il trust è uno strumento molto flessibile che permette a un soggetto, detto disponente, di separare dal suo patrimonio determinati beni (sostanzialmente gli stessi del fondo patrimoniale) da destinare a un fine specifico, nominando un amministratore, detto fiduciario o trustee, con il compito di gestire i beni in conformità agli obbiettivi del trust. I beni conferiti in trust escono dal patrimonio del disponente, pertanto non sono aggredibili dai suoi creditori. Si tratta di un istituto non previsto dalla legislazione italiana. Tuttavia, nel 1989 l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 che prevede il riconoscimento dei trust istituiti secondo le normative dei Paesi che lo disciplinano. Il trust può essere utilizzato per vari scopi, come ad esempio: Nel primo caso si parla di "trust di scopo"; negli altri due casi di "trust fisso". Più in generale, il trust di scopo si prefigge il raggiungimento di un obbiettivo (di investimento, di garanzia) e non prevede un beneficiario, essendo predeterminato al raggiungimento di un fine, mentre il trust fisso prevede un beneficiario. Il trust può anche essere autodichiarato. In questo caso il disponente riveste anche il ruolo di trustee e costituisce il proprio patrimonio o parte di esso in trust per il raggiungimento di un determinato obbiettivo. Si è discusso in passato sulla validità del trust autodichiarato, ma attualmente la giurisprudenza lo ammette a condizione che l'atto istitutivo individui esattamente le finalità del trust e le modalità di gestione dei beni, in modo da evitare l'arbitrarietà del disponente-trustee. L'operatività del trust deve poi essere sempre pienamente conforme alle modalità previste nell'atto costitutivo. E' opportuno che il trust venga costituito per atto pubblico notarile, al fine di evitare al massimo le contestazioni. La forma dell'atto pubblico è ovviamente obbligatoria nel caso di conferimento di beni immobili, per i quali è necessaria anche la trascrizione nei registri immobiliari. Il disponente dovrà altresì specificare quale legge dovrà regolare il trust, scegliendola tra quelle dei Paesi che prevedono tale istituto. Dovrà inoltre indicare il nominativo del trustee e dei beneficiari e precisare lo scopo del trust. Il trust costituito in Italia e regolato da una legge straniera in alcuni casi potrebbe avere una durata indefinita (ad esempio, alcune giurisdizioni anglosassoni ammettono trust perpetui). Tuttavia, in Italia l'assenza di un termine è accettata solo se il trust è costituito per scopi filantropici o benefici. La normativa italiana prevede infatti delle limitazioni di tempo per garantire la circolazione e la libera disponibilità dei beni. In linea di massima, quindi, il trust dovrebbe durare fino al raggiungimento dello scopo, o comunque non oltre la vita dei beneficiari. Sono stati ritenuti applicabili dalla giurisprudenza anche i limiti di durata delle altre forme di segregazione del patrimonio previste e regolate dalla legge italiana (ad esempio, per il vincolo di destinazione, di cui parleremo in seguito, è prevista una durata massima di 90 anni) Per essere opponibile ai creditori il trust deve innanzi tutto perseguire uno scopo meritevole di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico (ad es. il mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, il sostentamento di un anziano o di un disabile privo di mezzi adeguati, etc...). In caso di contestazione da parte dei creditori, la meritevolezza del trust deve essere verificata in concreto dal Giudice al fine di stabilire se lo scopo perseguito è tale da doversi considerare prevalente rispetto al diritto dei creditori. Inoltre, se il trust viene istituito in periodo "sospetto" ovvero all'appalesarsi di difficoltà economiche, i creditori possono chiedere la revoca del trust, dimostrando che: - il disponente sapeva di arrecare pregiudizio ai creditori con la costituzione del trust - il beneficiario era consapevole di tale pregiudizio Il trust può essere un valido strumento per la protezione del patrimonio, se si perseguono interessi meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico, tenendo conto dei limiti e delle norme poste a garanzia dei creditori. Previsto e disciplinato dall'art. 2645 ter del nostro codice civile, il vincolo di destinazione è uno strumento che presenta alcune similitudini con il trust che abbiamo esaminato più sopra. Questo vincolo consente infatti al disponente di destinare alcuni o tutti i suoi beni immobili o mobili registrati e i loro frutti a uno specifico scopo, meritevole di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico, per un periodo massimo di 90 anni o, in caso di beneficiario persona fisica, per la durata della sua vita. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono essere aggrediti dai creditori solo per debiti contratti per questo scopo. A differenza del trust, dove il fiduciario (trustee) diventa proprietario dei beni, pur non potendoli utilizzare per scopi personali, con il vincolo di destinazione i beni vincolati rimangono di proprietà del disponente, che però non può utilizzarli per scopi diversi da quelli per cui il vincolo è stato costituito. Il trust è uno strumento più complesso e adatto a situazioni che richiedono una gestione continuativa dei beni, mentre il vincolo di destinazione è una soluzione più immediata per proteggere beni specifici per scopi definiti. Come già precisato, le finalità della costituzione del vincolo devono essere meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico, e quindi in generale si deve trattare di interessi non illeciti, non contrari all'ordine pubblico e non futili, similmente a quanto già illustrato per il trust. Il vincolo di destinazione non può essere costituito a fini meramente speculativi o per esclusivo profitto personale. Lo scopo del vincolo deve essere specificato nell'atto di costituzione. Il vincolo deve essere costituito con atto pubblico redatto da notaio, affinché possa essere trascritto nei pubblici registri. La trascrizione è necessaria per rendere opponibile il vincolo ai terzi. Può essere costituito solamente su beni immobili o mobili registrati. Ha durata massima di 90 anni Se il vincolo di destinazione viene regolarmente costituito e trascritto, è opponibile ai creditori, con le limitazioni già viste con riferimento alle altre forme di segregazione del patrimonio. I beni possono quindi essere aggrediti dai creditori se i debiti riguardano lo scopo di costituzione del vincolo, nonché per crediti sorti antecedentemente alla sua costituzione. Anche il vincolo di destinazione può essere revocato su istanza dei creditori che dimostrino che è stato costituito per evitare il pagamento di debiti preesistenti e può essere dichiarato nullo nel caso in cui l'interesse perseguito non sia meritevole di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico. In questa breve sintesi abbiamo esaminato in via generale le caratteristiche dei principali strumenti di protezione del patrimonio. La scelta dello strumento più adatto dipende dalle specifiche esigenze di ognuno, dalla struttura della famiglia e dalla natura dei beni che si vogliono tutelare. Spesso una combinazione di più strumenti può essere la soluzione migliore per garantire una protezione efficace e duratura. Particolare attenzione andrà dedicata all'individuazione e precisazione degli interessi da tutelare. Secondo l'art. 2740 del nostro codice civile, infatti, il debitore è tenuto a rispondere dei debiti con tutto il suo patrimonio e questo principio fondamentale può essere derogato solamente per tutelare specifiche esigenze riconosciute prioritarie dalla legge. E' perciò importante evitare "fai da te" e "passaparola", rivolgendosi invece a professionisti qualificati, in grado di analizzare la vostra situazione, consigliandovi le soluzioni più efficaci e convenientiPREMESSA
1. IL FONDO PATRIMONIALE
Le finalità del fondo patrimoniale
Costituzione del fondo patrimoniale e tutela nei confronti dei creditori
In sintesi
2. IL TRUST
Le finalità del trust
Costituzione e durata del trust
Tutela nei confronti dei creditori
In sintesi
3. IL VINCOLO DI DESTINAZIONE
Differenze tra trust e vincolo di destinazione
Le finalità del vincolo di destinazione
Costituzione e durata del vincolo di destinazione
Tutela nei confronti dei creditori
CONCLUSIONI